domenica 15 luglio 2012

Il Consiglio con cui sono state adottate le nuove Norme

Con delibera n. 39 del 5 luglio 2012 il Consiglio comunale ha adottato il testo definitivo delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano regolatore.

Ora dovranno essere trasmesse agli uffici regionali. Se l'Assessore Zublena manterrà gli impegni presi con noi e con il Consiglio regionale, nel caso in cui siano rilevate differenze sostanziali con la bozza e la relazione al piano che si erano concretizzate nel testo definitivo del PRGC del 2007 - e noi sappiamo che è così -, le nuove norme dovranno essere respinte.

Peccato però che, come dichiarato dal Segretario comunale dott. Minelli,  le misure di salvaguardia si applicano nel modo seguente: "Fino all’approvazione della variante generale i permessi per costruire vengono rilasciati in base alla normativa urbanistica originaria (quella preesistente – 1989); quindi se un progetto contrasta con la stessa, è negata la concessione anche se è conforme alla variante adottata. Invece se la concessione edilizia è autorizzabile in base alla normativa preesistente ancora vigente (1989), ma non è aderente a quella della variante adottata, allora è sospesa ogni determinazione sulle pratiche contrastanti con la variante in corso di approvazione (art. 20 comma 1 l.r. 11/98).
Nell’ipotesi in cui la variante adottata in prima istanza (2007) venga modificata e vi sia una nuova versione della variante riadottata (2012), è a quest’ultima che occorre far riferimento per l’operatività delle misure di salvaguardia.
Infatti è evidente che la prima versione (quella adottata inizialmente – 2007) è superata dalla seconda versione adottata dal C.C. (2012), che è l’unica che, se approvata dalla Regione, potrà tramutarsi in disciplina urbanistica. La primitiva versione della variante adottata (2007) avrà anch’essa efficacia ai fini delle misure di salvaguardia, ma solo fino al momento in cui non sia stata effettuata la seconda adozione.
Da questo momento è la seconda variante adottata a fungere da parametro di riferimento per le misure di salvaguardia.
Corre l’obbligo di precisare che il 2012 rispetto al 2007 ha modificato le sole NTA, restando invariati i restanti documenti che compongono la variante generale al PRG".

A noi tutto questo sembra una boiata pazzesca.

In sintesi: la giunta Derriard fa approvare delle norme a forte sospetto di illegittimità, qualche fortunato chiede e ritira una concessione per un intervento che si può fare in base al prgc del 1989 e del 2012, ma non del 2007. Realizza l'intervento, fa un sacco di soldi e poi magari la regione o il TAr dichiarano che la norma grazie al quale è stata rilasciata la concessione era illegittima. Il rischio è che la concessione non venga però revocata e che quindi il vantaggio ingiusto resti.

Stiamo facendo delle illazioni ? Considerando che quanto descritto è la fotocopia di quanto avvenuto  nel 2008 (delibera del Consiglio comunale n. 44/08), anno in cui il Consiglio aveva deliberato nelle norme c.d. interpretative, poi annullate dal TAR della Valle d'Aosta, con sentenza n. 72/2009, in base alle quali però sono state rilasciate concessioni per seconde case...

A breve sveleremo chi sono i fortunati questa volta, nel frattempo vi lasciamo alla lettura della delibera e della relazione con cui l'arch. Alex Fubini cerca di spiegare (malamente) perchè si sia ribaltato il principio degli equilibri funzionali.


Qui invece, trovate, le nuove NTA definitive (fino almeno al ricorso al TAR o all'interento della Regione).

A presto !

 

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