sabato 5 ottobre 2013

Ve l'avevamo detto...







N. 00063/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2012 REG.RIC.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2012, proposto da Bianchi Antonio spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi e Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, via Challand, 30;
contro
il Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento 22 agosto 2012 prot. n. 111255, avente ad oggetto l’applicazione di misura di salvaguardia su istanza di variante a concessione edilizia;
- nonchè delle deliberazioni del Consiglio comunale 17 aprile 2012, n. 28 e 5 luglio 2012, n. 39.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, esponendo:
- di essere stata autorizzata dal Comune di Courmayeur a realizzare, su area di proprietà, un piccolo fabbricato con destinazione ad uffici;
- di aver chiesto, con istanza protocollata il giorno 11 giugno 2012 (depositata sub 1 in allegato al ricorso), l’approvazione di una variante per “modifiche interne con cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazione civile”;
- che le è pervenuto l’impugnato provvedimento 22 agosto 2012, prot. 11125, in cui, previo richiamo della relazione-valutazione redatta il 6 agosto 2012 con cui il Responsabile del procedimento ha ritenuto che «…il progetto è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonchè alle disposizioni contenute nella variante generale al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5970 del 23.06.1989…» ma che «…l’art. 5, 10° comma, delle NTA adottate con D.C.C. n. 39/2012 stabilisce invece che in assenza del programma attuativo approvato dal Consiglio Comunale non potranno essere rilasciati titoli abilitativi per la realizzazione di abitazioni temporanee (comma 7) assoggettate alla verifica del rapporto previsto al comma 5…», l’istanza è stata sottoposta a regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 20 della LR 11/1998, sospendendo ogni determinazione in merito «…in attesa dell’approvazione della variante generale al PRG in adeguamento al PTP ed alla L.R. 11/1998…», sul presupposto che «…Rientrando la presente richiesta di cambio di destinazione d’uso da commerciale (uffici, art. 4, comma 1, let. f) delle NTA adottate in residenza temporanea (art. 4, comma 1, let. dbis) della NTA adottate tra i casi elencati nel succitato art. 5 ed in assenza, ad oggi, del programma attuativo citato al comma 10 …»;
- che il testo definitivo della variante sostanziale al PRG di Courmayeur sarebbe stato adottato con deliberazione n. 35 del 18 settembre 2007;
- che la disciplina “salvaguardata” sarebbe stata introdotta in via preliminare con deliberazione n. 28 del 17 aprile 2012 e quindi, in via definitiva, dopo la fase delle osservazioni, con deliberazione n. 39 del 5 luglio 2012.
Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 13 LR 11/1998; illegittimità derivata della misura di salvaguardia. Il Comune di Courmayeur avrebbe dovuto adeguare il PRG alle norme della LR 11/1998 entro il 31 dicembre 2005, ciò che non sarebbe stato fatto, non potendo quindi, ai sensi dell’art. 13, comma 4, LR 11/1998, adottare varianti al PRG; di qui l’illegittimità delle deliberazioni del 2012 ed, in via derivata, il provvedimento impugnato, emesso in salvaguardia.
2. In subordine: violazione degli artt. 14 e 15 LR 11/1998; illegittimità derivata della misura di salvaguardia. La disciplina introdotta nel 2012 costituirebbe variante sostanziale ai sensi del citato art. 14; la relativa delibera di adozione avrebbe quindi dovuto essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla normativa regionale in tema di VAS ed avrebbe dovuto rispettare il procedimento per la formazione di varianti sostanziali al PRG; inoltre la sua bozza preliminare avrebbe dovuto essere sottoposta (ex art. 15, comma 4) a valutazione preliminare.
3. Violazione dell’art. 11 LR 11/1998 e dell’art. 24 NA del PTP approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13; illegittimità dell’art. 5 NA adottate (equilibri funzionali); illegittimità derivata della misura di salvaguardia. Ai sensi dell’art. 5 delle NA non vi sarebbe mutamento di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione temporanea.
Con ordinanza 14 marzo 2013, n. 15, questo TAR ha effettuato istruttoria, onerando il Comune di Courmayeur di trasmettere «…relazione a chiarimenti, corredata da idonea documentazione, relativamente alla circostanza su quale sia stata la procedura per pervenire alla adozione dell’impugnata deliberazione 39/2012, ed in particolare se essa sia stata sottoposta alla procedura per la formazione e l'adozione delle varianti sostanziali al PRG di cui all’art. 15 della LR 11/1998, ivi compresa la verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS…».
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
Il secondo motivo, ogni altro motivo o censura assorbiti, è fondato.
Le deliberazioni del 2012 costituiscono, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della LR 11/1998, variante sostanziale al PRG, dal momento che si pongono in continuità, in un’ottica modificativa ed integrativa, della variante di adeguamento alla LR 11/1998, di cui all’art. 13, comma 2, che risulta essere stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 18 settembre 2007, e trasmessa per l’approvazione ai sensi dell’art. 15, comma 7 (nel testo all’epoca vigente), della LR 11/1998 all’Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche della Regione Valle d’Aosta con nota 18645 del 5 novembre 2007 (allegata sub 2 alla relazione trasmessa con nota 5154 del 15 aprile 2013, e depositata in pari data in adempimento della citata ordinanza 15/2013).
Ciò in disparte ogni valutazione di questo Tribunale sulla attuale vigenza della citata deliberazione 35/2007, non impugnata.
Infatti, nella impugnata deliberazione 39/2012 si legge: «PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 28 del 17/04/2012 sono state adottate le norme tecniche di attuazione del PRG ad integrazione e rettifica di quelle già adottate dal C.C. con deliberazione n. 35 del 18.09.2007»,mentre nella impugnata deliberazione 28/2012 si legge: «CONSIDERATO CHE (…) 4. l’attualità impone alcuni adeguamenti rispetto ai dettati delle NTA del 2007 come evidenziato dal tecnico incaricato ( ex D.G.C. 285/02 ) della predisposizione degli elaborati del PRG previsti dall'art. 12 comma 4 della l.r. 11/98 - arch. Fubini — . Detti adeguamenti sono riassunti in una nota aggiuntiva ( appendice — allegato A/1 ) alla Relazione Illustrativa approvata nel 2007, consegnato al Comune in data 13/04/2012 civ. prot. 4825 insieme ad un nuovo elaborato di NTA. In particolare il tecnico incaricato: a. relaziona che sono state apportate modifiche che riguardano un certo numero di articoli rese necessarie per recepire gli esiti della Conferenza di Pianificazione, adeguarsi alla normativa nel frattempo intervenuta e meglio mettere a punto l'apparato normativo rispetto alle esigenze manifestatesi nel corso della gestione più recente, anche nell'ottica di un testo delle stesse più chiaro ed aderente alla l.r. 11/98; b. sottolinea che provvederà a completare la relazione così come richiesto dalla citata nota della Direzione Urbanistica Regionale del 29/11/2007 prot. 25955/UR; c. che restano ferme sia la zonizzazione, sia le politiche di uso del suolo che informano lo strumento urbanistico del 2007 nella sua articolata complessità, nonché la documentazione adottata con la D.C.C. 35/2007 e trasmessa in Regione, fatta eccezione per le integrazioni e rettifiche di seguito riportate…».
Inoltre, sotto tale profilo, lo stesso Comune resistente ha cura di precisare, nella memoria depositata in data 8 febbraio 2013, che «…è vero che il Comune è attualmente privo di un PRG vigente in adeguamento alla L.R. 11/98 ma tale adeguamento è rappresentato proprio dal PRG in discussione (…) Il Comune non ha adottato varianti ma ha in corso la formazione della variante generale di adeguamento (…) Le delibere impugnate si collegano alla conferenza di pianificazione e riproseguono l’iter approvativo…» (pagg. 4 e 5).
Infine, nella relazione trasmessa con nota 5154 del 15 aprile 2013, e depositata in pari data in adempimento della citata ordinanza 15/2013, si legge, con riferimento alla deliberazione 28/2012, «…Con tale deliberazione non è stata effettuata la verifica di assoggettabilità in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in quanto si tratta di medesimo procedimento avviato nel 2004 con trasmissione alla Regione della bozza di variante generale che, secondo la norma all'epoca vigente conteneva una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)…» (pag. 1).
Pertanto, le impugnate deliberazioni 28/2012 e 39/2012 avrebbero dovuto seguire la procedura prevista dall’art. 15 LR 11/1998 per le varianti sostanziali; diversamente opinando, sarebbe troppo semplice vanificare il disposto legislativo attraverso la predisposizione di una variante che seguisse l’iter procedurale previsto, poi seguita da altra variante, modificativa della prima, che obliterasse passi essenziali di tale iter.
Di qui l’accoglimento del ricorso.
Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, nel rispetto dell’effetto conformativo discendente dalla presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Courmayeur al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




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