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sabato 5 ottobre 2013

Ve l'avevamo detto...







N. 00063/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2012 REG.RIC.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2012, proposto da Bianchi Antonio spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi e Lorenzo Sommo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, via Challand, 30;
contro
il Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento 22 agosto 2012 prot. n. 111255, avente ad oggetto l’applicazione di misura di salvaguardia su istanza di variante a concessione edilizia;
- nonchè delle deliberazioni del Consiglio comunale 17 aprile 2012, n. 28 e 5 luglio 2012, n. 39.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, esponendo:
- di essere stata autorizzata dal Comune di Courmayeur a realizzare, su area di proprietà, un piccolo fabbricato con destinazione ad uffici;
- di aver chiesto, con istanza protocollata il giorno 11 giugno 2012 (depositata sub 1 in allegato al ricorso), l’approvazione di una variante per “modifiche interne con cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazione civile”;
- che le è pervenuto l’impugnato provvedimento 22 agosto 2012, prot. 11125, in cui, previo richiamo della relazione-valutazione redatta il 6 agosto 2012 con cui il Responsabile del procedimento ha ritenuto che «…il progetto è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonchè alle disposizioni contenute nella variante generale al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5970 del 23.06.1989…» ma che «…l’art. 5, 10° comma, delle NTA adottate con D.C.C. n. 39/2012 stabilisce invece che in assenza del programma attuativo approvato dal Consiglio Comunale non potranno essere rilasciati titoli abilitativi per la realizzazione di abitazioni temporanee (comma 7) assoggettate alla verifica del rapporto previsto al comma 5…», l’istanza è stata sottoposta a regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 20 della LR 11/1998, sospendendo ogni determinazione in merito «…in attesa dell’approvazione della variante generale al PRG in adeguamento al PTP ed alla L.R. 11/1998…», sul presupposto che «…Rientrando la presente richiesta di cambio di destinazione d’uso da commerciale (uffici, art. 4, comma 1, let. f) delle NTA adottate in residenza temporanea (art. 4, comma 1, let. dbis) della NTA adottate tra i casi elencati nel succitato art. 5 ed in assenza, ad oggi, del programma attuativo citato al comma 10 …»;
- che il testo definitivo della variante sostanziale al PRG di Courmayeur sarebbe stato adottato con deliberazione n. 35 del 18 settembre 2007;
- che la disciplina “salvaguardata” sarebbe stata introdotta in via preliminare con deliberazione n. 28 del 17 aprile 2012 e quindi, in via definitiva, dopo la fase delle osservazioni, con deliberazione n. 39 del 5 luglio 2012.
Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 13 LR 11/1998; illegittimità derivata della misura di salvaguardia. Il Comune di Courmayeur avrebbe dovuto adeguare il PRG alle norme della LR 11/1998 entro il 31 dicembre 2005, ciò che non sarebbe stato fatto, non potendo quindi, ai sensi dell’art. 13, comma 4, LR 11/1998, adottare varianti al PRG; di qui l’illegittimità delle deliberazioni del 2012 ed, in via derivata, il provvedimento impugnato, emesso in salvaguardia.
2. In subordine: violazione degli artt. 14 e 15 LR 11/1998; illegittimità derivata della misura di salvaguardia. La disciplina introdotta nel 2012 costituirebbe variante sostanziale ai sensi del citato art. 14; la relativa delibera di adozione avrebbe quindi dovuto essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla normativa regionale in tema di VAS ed avrebbe dovuto rispettare il procedimento per la formazione di varianti sostanziali al PRG; inoltre la sua bozza preliminare avrebbe dovuto essere sottoposta (ex art. 15, comma 4) a valutazione preliminare.
3. Violazione dell’art. 11 LR 11/1998 e dell’art. 24 NA del PTP approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13; illegittimità dell’art. 5 NA adottate (equilibri funzionali); illegittimità derivata della misura di salvaguardia. Ai sensi dell’art. 5 delle NA non vi sarebbe mutamento di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione temporanea.
Con ordinanza 14 marzo 2013, n. 15, questo TAR ha effettuato istruttoria, onerando il Comune di Courmayeur di trasmettere «…relazione a chiarimenti, corredata da idonea documentazione, relativamente alla circostanza su quale sia stata la procedura per pervenire alla adozione dell’impugnata deliberazione 39/2012, ed in particolare se essa sia stata sottoposta alla procedura per la formazione e l'adozione delle varianti sostanziali al PRG di cui all’art. 15 della LR 11/1998, ivi compresa la verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS…».
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
Il secondo motivo, ogni altro motivo o censura assorbiti, è fondato.
Le deliberazioni del 2012 costituiscono, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della LR 11/1998, variante sostanziale al PRG, dal momento che si pongono in continuità, in un’ottica modificativa ed integrativa, della variante di adeguamento alla LR 11/1998, di cui all’art. 13, comma 2, che risulta essere stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 18 settembre 2007, e trasmessa per l’approvazione ai sensi dell’art. 15, comma 7 (nel testo all’epoca vigente), della LR 11/1998 all’Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche della Regione Valle d’Aosta con nota 18645 del 5 novembre 2007 (allegata sub 2 alla relazione trasmessa con nota 5154 del 15 aprile 2013, e depositata in pari data in adempimento della citata ordinanza 15/2013).
Ciò in disparte ogni valutazione di questo Tribunale sulla attuale vigenza della citata deliberazione 35/2007, non impugnata.
Infatti, nella impugnata deliberazione 39/2012 si legge: «PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 28 del 17/04/2012 sono state adottate le norme tecniche di attuazione del PRG ad integrazione e rettifica di quelle già adottate dal C.C. con deliberazione n. 35 del 18.09.2007»,mentre nella impugnata deliberazione 28/2012 si legge: «CONSIDERATO CHE (…) 4. l’attualità impone alcuni adeguamenti rispetto ai dettati delle NTA del 2007 come evidenziato dal tecnico incaricato ( ex D.G.C. 285/02 ) della predisposizione degli elaborati del PRG previsti dall'art. 12 comma 4 della l.r. 11/98 - arch. Fubini — . Detti adeguamenti sono riassunti in una nota aggiuntiva ( appendice — allegato A/1 ) alla Relazione Illustrativa approvata nel 2007, consegnato al Comune in data 13/04/2012 civ. prot. 4825 insieme ad un nuovo elaborato di NTA. In particolare il tecnico incaricato: a. relaziona che sono state apportate modifiche che riguardano un certo numero di articoli rese necessarie per recepire gli esiti della Conferenza di Pianificazione, adeguarsi alla normativa nel frattempo intervenuta e meglio mettere a punto l'apparato normativo rispetto alle esigenze manifestatesi nel corso della gestione più recente, anche nell'ottica di un testo delle stesse più chiaro ed aderente alla l.r. 11/98; b. sottolinea che provvederà a completare la relazione così come richiesto dalla citata nota della Direzione Urbanistica Regionale del 29/11/2007 prot. 25955/UR; c. che restano ferme sia la zonizzazione, sia le politiche di uso del suolo che informano lo strumento urbanistico del 2007 nella sua articolata complessità, nonché la documentazione adottata con la D.C.C. 35/2007 e trasmessa in Regione, fatta eccezione per le integrazioni e rettifiche di seguito riportate…».
Inoltre, sotto tale profilo, lo stesso Comune resistente ha cura di precisare, nella memoria depositata in data 8 febbraio 2013, che «…è vero che il Comune è attualmente privo di un PRG vigente in adeguamento alla L.R. 11/98 ma tale adeguamento è rappresentato proprio dal PRG in discussione (…) Il Comune non ha adottato varianti ma ha in corso la formazione della variante generale di adeguamento (…) Le delibere impugnate si collegano alla conferenza di pianificazione e riproseguono l’iter approvativo…» (pagg. 4 e 5).
Infine, nella relazione trasmessa con nota 5154 del 15 aprile 2013, e depositata in pari data in adempimento della citata ordinanza 15/2013, si legge, con riferimento alla deliberazione 28/2012, «…Con tale deliberazione non è stata effettuata la verifica di assoggettabilità in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in quanto si tratta di medesimo procedimento avviato nel 2004 con trasmissione alla Regione della bozza di variante generale che, secondo la norma all'epoca vigente conteneva una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)…» (pag. 1).
Pertanto, le impugnate deliberazioni 28/2012 e 39/2012 avrebbero dovuto seguire la procedura prevista dall’art. 15 LR 11/1998 per le varianti sostanziali; diversamente opinando, sarebbe troppo semplice vanificare il disposto legislativo attraverso la predisposizione di una variante che seguisse l’iter procedurale previsto, poi seguita da altra variante, modificativa della prima, che obliterasse passi essenziali di tale iter.
Di qui l’accoglimento del ricorso.
Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, nel rispetto dell’effetto conformativo discendente dalla presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Courmayeur al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




mercoledì 19 settembre 2012

Pensavate fossimo spariti...

da http://et-si-on-changeait-le-monde.blogspot.it
Anche i blogger amatori devono occuparsi dei propri figli, andare in vacanza, lavorare un po'…
Così non abbiamo pubblicato molto - anzi niente - in questi ultimi giorni, ma non abbiamo smesso di lavorare. 
Tra le altre cose abbiamo preparato le nostre repliche, che troverete nel prossimo post, alle controdeduzioni preparate dall'architetto Fubini e dall'amministrazione comunale per l'approvazione definitiva del testo della variante.


domenica 8 luglio 2012

Dire la verità è un atto rivoluzionario (Abbiamo vinto e nessuno se ne è accorto ?!)


Qui di seguito trovate un pò di rassegna stampa:

L'aspetto più sorprendente degli articoli riportati (ma anche La Vallée Notizie è uguale) è che viene riportata la cronaca dei fatti, dato persino qualche giudizio, ma nessuno si prende la briga di verificare la verità delle affermazioni.
La sostanza – cosa dice il nuovo Piano regolatore e cosa prevedeva quello del 2007 – pare non interessare.

Per noi, invece, è importante. E quindi – parafrasando le parole della sig.ra Sindaco – eccovi un pò di affermazioni suffragate da dati:

  1. Cosa devo fare per realizzare l'ampliamento del campo da golf (ovvero nozioni di urbanistica For Dummies):
  • devo assicurarmi la compatibilità urbanistica dell'intervento. L'attività che voglio fare (movimentazioni suolo per esigenze tecniche di gioco ed impiego dello stesso come campo da golf, con relativi sfalci e manutenzioni) deve essere consentita dalla disciplina, prevista per la zona di piano relativa ai terreni che mi interessano. Il piano del 2007 prevede questa possibilità solo per i terreni inseriti nella zona Eh2 che coincide con l'attuale perimetro del golf.
    Quindi, come prima cosa, devo variare il Piano regolatore: o estendo la zona Eh2 o applico la disciplina di tale zona alle altre zone limitrofe; in ogni caso devo fare una variante sostanziale al PRGC.
    Il procedimento della variante, riguardando aree protette della rete natura 2000 (SIC e ZPS), dovrà prevedere anche la c.d. VAS (Valutazione Ambientale Strategica), oltre che la Valutazione d'incidenza.
  • Cambiato il piano regolatore, si può presentare il progetto di ampliamento vero e proprio del campo, che sarà valutato, anche attraverso procedimento VIA e Valutazione d'incidenza. Come si può vedere, al di là delle chiacchiere, se voglio raddoppiare il golf, prima di tutto devo modificare il Piano regolatore.
  1. Il Sindaco Derriard dice "Non ci siamo mai espressi per il raddoppio".
Citiamo dal testo delle Norme Tecniche d'Attuazione del PRG adottato dall'amministrazione Derriard in data 17/4/2012 con deliberazione n. 28/12: Art. 21, comma 1 lett. d) - AREE PER LA PRATICA DEL GOLF: (...) "Al fine di mantenere e sviluppare, con un corretto approccio ambientale, il comprensorio legato alla pratica del golf sono attuabili i seguenti interventi: (...) estensione del percorso da golf nelle sottozone limitrofe Ef16, Ec18, Ef04, Eh02 e Eg14 e Eg19".
    Come dicevamo sopra, per raddoppiare, prima di tutto devo cambiare il piano: FATTO.
    Per il resto, rinviamo al post Sig.ra Sindaco dica la verità   

  1. Rispetto alla seduta consiliare del 5/7, il Sindaco dice, in merito all'art. 21 "abbiamo rimodulato l'articolo, il contenuto rimane uguale".
    Leggiamolo assieme, in blu le parti aggiunte, in rosso quelle eliminate:
Art. 21 - AREE PER LA PRATICA DEL GOLF

1. Il percorso da golf esistente si sviluppa in Val Ferret nella sottozona Eh02, in un territorio di alto valore naturale e paesistico, classificato come sito Natura 2000 (ZPS IT1204030 Val Ferret). Al fine di mantenere e sviluppare, con un corretto approccio ambientale, il comprensorio legato alla pratica del golf sono attuabili i seguenti interventi:
(...) d) estensione del percorso da golf nelle sottozone limitrofe Ef16, Ec18, Ef04, Eh02 e
Eg14 e Eg19 ;
e) posa nel sottosuolo di reti di impianti tecnici e installazione durante il periodo di attività, di strutture temporanee finalizzate a migliorare e garantire la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza del percorso.
2. Per ragioni di tutela dei siti, tutti gli interventi dovranno prevedere una particolare attenzione agli aspetti ambientali in termini progettuali e costruttivi. Dovrà essere perseguito l’obiettivo d’integrazione degli interventi con il contesto naturale evitando impatti negativi sul territorio. In particolare dovrà essere posta la massima attenzione ai seguenti aspetti:
a) valorizzazione della morfologia naturale del terreno per le esigenze tecniche di gioco.
Eventuali movimentazioni del suolo, per esigenze tecniche di gioco, dovranno essere ridotte all’indispensabile e le modellazioni delle superfici dovranno essere quanto più possibile naturale;
b) introduzione di specie erbacee, arboree e arbustive autoctone, conformi alle caratteristiche complessive del paesaggio;
c) mantenimento di ampi spazi di vegetazione naturale esenti dalle operazioni manutentive al fine di preservare porzioni di territorio a gestione naturale, interne ed esterne al percorso di gioco, ove sia consentito lo sviluppo di specie animali e vegetali in assoluta libertà. Tali aree dovranno assicurare una sufficiente continuità territoriale al fine di permettere lo spostamento indisturbato delle specie animali;
d) evitare la realizzazione di barriere artificiali (reti, muri ecc.) ai confini o all’interno del comprensorio, fatti salvi in casi di necessità per motivi di sicurezza;
e) ridurre al minimo tutte le potenziali situazioni invasive nei confronti della flora e della fauna;
f) prevedere un utilizzo delle risorse idriche compatibile con le esigenze generali di tutela e gestione.
3. Le prescrizioni contenute in questo articolo, ove in contrasto, prevalgono sulle normative dell’ art. 15, relativo allae singola zone E e sue sottozone, fermo restando la prevalenza delle norme contenute nell’art. 3 punto 3.2..
4. Qualsiasi intervento di ampliamento dell’area di gioco è da sottoporre a rigorosa valutazione d’incidenza che esamini la fattibilità dell’opera e le possibili conseguenze sulla specie in studio e il suo habitat ed eventuali altri atti di rilievo urbanistico e/o valutativo di cui all’art. 3 delle presenti norme.

ABBIAMO VINTO !!!
Oppure no ?!
Da una parte, l'Amministrazione è stata costretta ad eliminare il comma 1 lett d) che prevedeva l'esplicita possibilità di ampliamento del golf in un'area pari a oltre il doppio dell'attuale.
Resta, però, una norma di rinvio (art. 21 comma 3) che prevede l'applicazione della norma sul golf a tutte le zone E e non solo alla zona Eh.
Di fatto, l'estensione pare rimanere, come del resto confermato dall'ultimo comma e dal fatto che la nostra osservazione è stata bocciata.
Il Sindaco, inoltre, ha dichiarato che che l'ultima versione dell'art. 21 va considerata solo rimodulata e non modificata.
Il resto è solo fuffa, aria fritta: ribadire che in caso di ampliamento, bisognerà rispettare la normativa regionale, nazionale ed europea è superfluo. In ogni caso, ciò dovrebbe avvenire, proprio per il principio di gerachia delle fonti del diritto.

Cercheremo di sollecitare una risposta chiara in tempi brevi.
Nel frattempo non mancheremo di fornire altre informazioni sul nuovo Piano, tipo quelle sui fortunati ricompresi nelle liste giuste (non quelle elettorali, ma quelle degli equilibri funzionali per le seconde case)

domenica 1 luglio 2012

Sui giornali

Si è parlato ancora del piano regolatore di Courmayeur sulla stampa del 28 giugno:


potete leggere l'articolo cliccando qui 


venerdì 29 giugno 2012

Sorpresa!


Nessun consiglio comunale questa mattina. La nostra Sindaca ha deciso all'ultimo momento - ma proprio all'ultimo visto che alle nove la troupe di Rai 3 stava vagando per Courmayeur - di rinviare l'adunanza a data da destinarsi.
 Considerando che  la fretta di approvate il SUO piano era tale da convocare il Consiglio quando non poteva essere presente neanche l'architetto Fubini, che partecipava ad un convegno fissato da tempo, ci chiediamo cosa (o chi) può aver determinato il rinvio...
Non si starà mica rendendo conto che forse questa volta l'ha fatta un po' troppo grossa ?

giovedì 28 giugno 2012

Lettera aperta ai Consiglieri comunali di Courmayeur


Gentili Consiglieri comunali,

Avevamo espressamente richiesto che le nostre osservazioni alle nuove norme tecniche fossero consegnate in copia a ognuno di voi,  per darvi il tempo di valutare tutti i singoli aspetti e di farvi un'idea precisa sulla questione.
Il Segretario e il Sindaco hanno invece deciso di non rispettare tale richiesta, e quindi  per il  Consiglio del 29 giugno avete solo tre giorni per leggere circa 31 osservazioni, comprese le nostre, oltre che una serie di relazioni di decine di pagine. Se vi resta un po' di tempo, potreste anche verificare direttamente, confrontandole, se le nuove norme che avete adottato nella seduta del 17 aprile sono delle semplici integrazioni  a quelle del 2007.
Tenete conto che durante il Consiglio non potrete neppure fare affidamento sull'estensore ufficiale delle norme, l'arch. Fubini, che venerdì non sarà presente perché impegnato – già da tempo – dall'altra parte dell'Europa. Certo, avete le sue relazioni, scritte da un professionista che, durante l'esame delle osservazioni al testo preliminare della variante del 2007 di Blua, aveva motivato tecnicamente il rigetto di moltissime richieste di modifica, ora invece inserite, senza batter ciglio, nel nuovo piano Derriard.


Siamo sicuri che affronterete la questione con la massima serietà, consci del vostro ruolo, del peso e delle conseguenze del vostro voto.

In alternativa...potete fidarvi ciecamente di quello che dirà il Sindaco.

Del resto, è un architetto. Spesso, però, le norme scritte da architetti, sono poi impugnate da avvocati.
Nel 2008 avete già votato una cosiddetta interpretazione delle norme del piano regolatore adottato da Blua. Vi avevano detto che era tutto legittimo. Eppure il TAR della Valle d'Aosta, con sentenza n. 72/2009, ha annullato la delibera del Consiglio comunale n. 44/08, in base alla quale il Comune ha rilasciato atti che si pensavano corretti e che invece non lo erano.

Lo stesso Assessore regionale all'Ambiente Zublena, durante l'ora d'incontro che ci ha dedicato, ha prestato particolare attenzione alla delicata questione della salvaguardia: non è infatti per nulla chiaro se i cittadini dovranno tenere come riferimento per le loro domande, oltre al piano regolatore del 1989, anche quello dell'amministrazione Blua del 2007 o solo quello del 2012 della Giunta Derriard.
Cosa succederà se venisse rilasciata una concessione sulla base delle nuove norme, e poi le stesse venissero dichiarate illegittime dalla Regione o dal TAR?                



L'Assessorato ci ha spiegato che al momento non è ancora stato effettuato un puntuale esame delle nuove norme, ma che in ogni caso è evidente che il Comune possa apportare solo aggiornamenti che non modifichino l'impianto generale e che siano in coerenza con la precedente bozza; quindi niente modifiche sostanziali.
Modifiche che invece abbiamo rilevato nelle nostre osservazioni. Ad esempio: l'estensione del campo da golf in aree protette dall'Unione Europea, la scomparsa di qualsiasi idea di pianificazione dato che si potranno costruire case in pratica ovunque, comprese le zone alberghiere e artigianali, e il sistematico prevalere dell'interesse privato su quello pubblico, tramite svariate deroghe agli equilibri funzionali che consentiranno a una serie persone di poter realizzare seconde case senza aspettare l'edificazione di nuovi alberghi, com'era previsto fin'ora.

A questo punto, potremmo ricordarvi le eventuali responsabilità conseguenti dall'adozione di un atto probabilmente illegittimo.
Preferiamo, invece, fare un  invito.

Prima di votare, lasciate perdere le questioni tecnico-legali, e tornate a pensare come cittadini. Pensate a  quegli uffici e garages del Pussey che già sembrano altro, o quei laboratori artigianali e uffici lungo la strada comunale per Entrèves che già paiono case; riflettete ai vantaggi che il Vostro piano darà ai soliti ben informati o furbetti.

Se pensando a tutto questo, vi arrabbiate e decidete che è eticamente sbagliato, siete ancora dei cittadini, altrimenti siete diventati membri della casta: quella che aborrite vedendola in televisione, lontano ad Aosta o a Roma, e che non riconoscete quando vi siede accanto.





martedì 26 giugno 2012

L'assessore Zublena cosa pensa del nuovo Piano della Derriard ?

Oggi, martedì 26/06, una delegazione del comitato Courmayeur Bene comune, accompagnata da una rappresentante dell'associazione Legambiente VdA, ha incontrato l'assessore regionale all'Ambiente M. Zublena e la dirigente alla pianificazione territorialeTreves.

L'incontro, che aveva l'obiettivo di illustrare agli uffici regionali le oltre 43 pagine di osservazioni predisposte sulle evidenti irregolarità del nuovo piano regolatore adottato dal Sindaco Derriard, è durato oltre un'ora.

Il Comitato – dopo aver riconosciuto la disponibilità dell'Assessore al confronto - ha insistito sul'illegalità della procedura che, con la scusa di apportare alcuni aggiornamenti al testo definitivo di variante adottato nel 2007 dall'amministrazione Blua, in realtà ne stravolge completamente l'impianto.

Siamo infatti di fronte a nuove norme che non sono state sottoposte, come prevede invece la legge, alla preventiva verifica da parte degli uffici regionali, né tanto meno a Valutazione Ambientale strategica (in quest'ultimo caso violando il diritto alla partecipazione dei cittadini).

All'Assessore abbiamo fatto degli esempi concreti: il raddoppio del golf in aree protette dall'UE, la scomparsa di qualsiasi idea di pianificazione dato che si potranno costruire case in pratica ovunque, comprese le zone alberghiere ed artigianali, ed il sistematico prevalere dell'interesse privato su quello pubblico, tramite una serie di deroghe agli equilibri funzionali che consentiranno ad una serie persone, individuate da apposita lista con nome e cognome, di poter realizzare nuove seconde case.

    Ci pare che l'Amministrazione regionale abbia prestato particolare attenzione alla delicata questione della salvaguardia: non è infatti per nulla chiaro se i cittadini dovranno tenere come riferimento per le loro domande, oltre al piano regolatore del 1989, anche quello dell'amministrazione Blua del 2007 o solo quello del 2012 della Giunta Derriard. E cosa  succederà se venisse rilasciata una concessione sulla base delle nuove norme, se poi le stesse venissero dichiarate dalla Regione o dal TAR illegittime ?

L'Assessorato ha spiegato che al momento non è ancora stato effettuato un puntuale esame delle nuove norme, ma che in ogni caso è evidente che il Comune possa apportare solo aggiornamenti che non modifichino l'impianto generale e in coerenza con la precedente bozza; quindi niente modifiche sostanziali.
Infine, il Comitato ha insistito sul fatto che il provvedimento della Giunta Derriard interferisce con una fase del procedimento amministrativo che avrebbe dovuto invece vedere la competenza della Regione. Per questo motivo abbiamo chiesto l'immediato intervento della Regione prima dell'adozione del testo definitivo da parte del Consiglio comunale di Courmayeur, previsto per venerdì mattina.

E' infatti assurdo che dei semplici cittadini, anziché poter partecipare nel merito alle decisioni dell'amministrazione, siano costretti a fare il lavoro dei dirigenti pubblici di verifica delle procedure.
Ricordando, poi, che la posta in gioco – almeno 100.000.000 di euro di business edilizio – rischia di essere veramente troppo grossa per dei semplici cittadini, per quanto determinati e volenterosi. Ora è necessario che le istituzioni facciano il loro lavoro.

sabato 23 giugno 2012

sabato 16 giugno 2012

Chissà cosa ne pensano

Urbanistica e pianificazione, Tutela aree SIC e ZPS, Valutazione ambientale, Assessorato all'Ambiente sono alcuni degli uffici regionali con cui qualsiasi comune della Valle d'Aosta deve cofrontarsi quando vuole predisporre varianti al proprio piano regolatore. TUTTI tranne l'amministrazione Derriard che si inventa delle procedure ad hoc che le permettono di fare tutto da sola. Ci piacerebbe sapere cosa pensano questi uffici e i loro dirigenti della bozza presentata ai cittadini ad aprile. Quindi abbiamo inviato loro la lettere che potete leggere qui di seguito e aspettiamo le loro risposte.
L'abbiamo indirizzata anche al difensore civico perché riteniamo che la procedura violi anche il diritto dei cittadini a partecipare alle decisioni pubbliche

 
Oggetto: PRGC Courmayeur – delibera C.C. n. 29/2012 – Segnalazione di presunta illegittimità e richiesta d'intervento

Per opportuna conoscenza e per l'assunzione dei provvedimenti di competenza, i sottoscritti cittadini trasmettono agli spettabili uffici in indirizzo le osservazioni relative  alla deliberazione C.C. n. 29/2012 "INTEGRAZIONE E RETTIFICA DI PARTE DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE SOSTANZIALE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 11/98 E PTP ADOTTATA QUALE TESTO DEFINITIVO CON D.C.C. 35/2007 - RIADOZIONE PARZIALE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PRGC" già consegnate all'amministrazione comunale di Courmayeur.
Si ritiene, infatti, che il provvedimento assunto da parte del Consiglio comunale di Courmayeur risulti in evidente contrasto con le normative europee, nazionali e regionali in materia di:
  • Urbanistica e pianificazione territoriale, per cui risulta competente l'ufficio Direzione pianificazione territoriale con a capo la dott.ssa Chantal TREVES, in quanto ufficio che: organizza e garantisce l’applicazione delle norme regionali e nazionali in materia di urbanistica; organizza e garantisce l’attuazione del Piano territoriale e paesistico regionale attraverso i piani regolatori comunali; organizza e gestisce le procedure di istruttoria per l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti; collabora con le altre strutture del Dipartimento all´analisi, alla pianificazione, alla programmazione ed alla valutazione della normativa in materia di ambiente;
  • Tutela aree SIC e ZPS – Rete natura 2000, per cui risulta competente il Servizio Aree protette con a capo la dott.ssa Santa TUTINO, in quanto ufficio responsabile per: direttive comunitarie per la conservazione della biodiversità; aree naturali protette regionali, rispetto alla pianificazione, gestione e controllo; aree naturali protette e patrimonio naturale regionale, rispetto alla programmazione, progettazione, attuazione e controllo di interventi di valorizzazione;   applicazione della procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 7, COMMA 6, DELLA L.R. 21 MAGGIO 2007, N. 8;
  • Valutazione ambientale, per cui risulta competente il Servizio valutazione ambientale con a capo il dott. Paolo BAGNOD, in quanto ufficio che: predispone e applica la normativa in materia di valutazione ambientale; realizza le attività dirette a garantire la verifica della compatibilità ambientale, intesa come valutazione strategica delle iniziative programmatiche, dei progetti e degli insediamenti; realizza le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle normative emanate a livello nazionale e regionale; organizza e gestisce le attività tecniche ed amministrative in materia di valutazione ambientale strategica; svolge il ruolo di autorità competente nell´ambito della valutazione ambientale strategica
  • Partecipazione dei cittadini, rispetto alla violazione del procedimento e dei termini previsti in materia di VAS dalla “Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009” in particolare gli artt. 7 e ss. e l'art. 11. A tale titolo, si chiede l'intervento dell'ufficio del difensore civico valdostano, dott. Enrico Formento Dojo.
Per opportuna conoscenza, si trasmette la presente anche all'Assessore regionale all'Ambiente Manuela Zublena.
In sintesi, si ritiene che il provvedimento di cui in oggetto:
  • avrebbe stravolto il testo definitivo della variante generale al PRGC in attuazione al PTP, già approvata il 18 settembre 2007 e trasmessa alle autorità regionali competenti, approvando un nuovo testo formalmente e sostanzialmente difforme con un procedimento che non pare previsto da nessuna normativa vigente;
  • Non abbia garantito le attività di verifica rispetto alla VAS e alla coerenza della variante con gli altri strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente;
  • risulti lesivo dei beni tutelati dalle norme in materia di SIC e ZPS;
  • non garantisca le procedure di partecipazione previste dalla normativa in materia di VAS;
  • possa causare danni ingiusti ai cittadini non più tutelati dal regime di salvaguardia previsto dal combinato disposto del PRGC vigente e dal testo definitivo delle NTA adottato nel 2007, ora sostanzialmente modificato dalle nuove NTA.
Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 15 l.r. n. 11/1998 e facendo riferimento alla corrispondenza  in essere – almeno quella nota – tra Comune e Regione (v. osservazione n. 1), nonché al fatto che il Comune aveva già inviato alla Regione nel 2007 il testo definitivo della variante, si debba ritenere che il provvedimento di cui in oggetto interferisca con una fase del procedimento amministrativo che avrebbe dovuto invece vedere la competenza della Regione. Pertanto, è da ritenersi non solo opportuno, ma obbligatorio, un intervento degli uffici in indirizzo per garantire il pieno rispetto della legalità e la difesa dei beni tutelati dalle normative della cui attuazione sono, formalmente, responsabili.
Restando a disposizione per ogni chiarimento e fiduciosi in un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

(courmayeurbenecomune@gmail.com)
Giovanna CUCCHIERI
Alexandre GLAREY
Nora GIRARDI
Patrick PERRIER
Simonetta VIOTTO

mercoledì 6 giugno 2012

Botta e risposta


Leggete qui il testo dell'articolo della stampa del 2 giugno scorso

Ha ragione il Sindaco di Courmayeur a definire il gruppo di cittadini che gestisce il blog “http://courmayeurbenecomune.blogspot.it” uno schieramento politico. Infatti dal momento che per definizione chiunque si occupa della res publica fa politica, questo gruppo che si interessa al piano regolatore è senza dubbio politico. 
Ha ragione anche a dire che è uno “schieramento”, parola che indica un insieme di persone che sostengono un’idea. In questo caso l’idea è che la Val Ferret è un bene comune e che con l’ampliamento del campo da golf non debba essere dato in uso esclusivo a poche persone: tutti gli abitanti della Valle d’Aosta e i loro ospiti hanno diritto di poter passeggiare nei suoi sentieri per ammirarne le bellezze naturali, per fortuna tutelate da qualcun’altra.
Ma non solo, il gruppo politicamente schierato ritiene anche che si deve fermare la cementificazione e il proliferare delle seconde case che consegue dal ribaltamento degli equilibri funzionali.
Non sbaglia il Sindaco a dire: “è uno schieramento politico e si spaccia per normali cittadini” infatti non pensavamo che chi fa politica dovesse essere non normale (personalmente a volte l’ho sospettato…). Mi spiace molto che la Signora si senta presa in giro dal fatto che delle persone normali vogliano fare politica……sembra quasi che per avere questo privilegio si debba far parte di….una casta forse?
Non capisco poi cosa la Signora intenda per “stanno facendo solo demagogia”, parola che definisce “l’accattivarsi delle masse con promesse che non si possono mantenere” e non è di certo il gruppo del blog in condizione di fare promesse o concessioni che non si possono mantenere…
Volevo poi rassicurarla sul fatto che siamo ben a conoscenza, noi, del fatto che le norme di tutela ambientale di una ZPS e di un SIC prevalgono su qualsiasi piano regolatore, mi chiedo perché allora lei si sia data tanto da fare per redigerne uno pur sapendo che questo punto è irrealizzabile. Visto poi che il suo stipendio è pagato con i soldi pubblici, e le modifiche che sa già non essere fattibili anche, forse farebbe meglio a risparmiarsi per qualcosa di più utile alla comunità.

martedì 5 giugno 2012

Piccolo manuale di buon senso ad uso della pubblica amministrazione 2


Iniziamo con due definizioni:

integrare: completare, aggiungendo ciò che manca o che serve a migliorare o ad arricchire (dizionario Garzanti)
rettificare: correggere, modificare precisando (idem)

Come indicato nella delibera di giunta del 17 aprile le nuove norme tecniche sarebbero una "integrazione e rettifica degli elaborati della variante sostanziale (…)". Se l'italiano del dizionario Garzanti è lo stesso di quello in uso a Courmayeur c'era quindi bisogno di aggiungere qualcosa per adeguarlo a nuove normative e di correggere qualche errore.
Il volenteroso che volesse approfondire la cosa si aspetterebbe di poter prendere i due testi, confrontarli e rintracciare le modifiche fatte. I più ottimisti si aspetterebbero di trovare, magari, una lista di queste integrazioni e rettifiche per fare più in fretta.
Invece… Sorpresa: il testo delle NTA è stato oggetto di una  totale riscrittura: ogni articolo è stato modificato nella rubrica, nella numerazione e in molti casi anche nei contenuti, sia nella forma, che nella sostanza del dispositivo rendendo molto difficile fare una comparazione.
Ma il volenteroso, in quanto tale, non si da per vinto, si legge tutto e … Seconda sorpresa: trova svariati casi di un chiaro e sostanziale stravolgimento dei contenuti rispetto a quelli del  testo del 2007 e in contrasto con gli obiettivi originari dello stesso.
L' art. 21 prevede la possibilità di ampliare il campo da golf, cosa vietata invece dal testo definitivo adottato nel 2007 perché si andrebbero a distruggere zone SIC e ZPS
Gli art. 5 e 25.3 stravolgono il sistema degli equilibri funzionali disciplinato consentendo la realizzazione di seconde case prima della realizzazione dei volumi alberghieri.
L'art. 12.6 prevede la possibilità di realizzare edilizia abitativa nelle zone artigianali e industriali, non consentita invece dalle NTA adottate come testo definitivo del 2007.

Senza discutere del merito delle scelte, ci sembra evidente che quando il testo modificato prevede il contrario del testo originale si è andati ben oltre l'"integrazione e rettifica"

Patrick

domenica 3 giugno 2012

Ultime ore per presentare le vostre osservazioni

Avete ancora fino a domani lunedì 4 giugno per presentare le vostre osservazioni alle nuove Norme tecniche di Attuazione in Comune. Non perdete l'occasione di esprimere la vostra opinione.
Se volete potete usare (per intero o soltanto per le parti che condividete) il testo delle nostre che trovate qui sotto.

osservazioni parte 1: illegittimità del procedimento
osservazioni parte 2: osservazioni puntuali sui vari articoli
osservazioni parte 3: raddoppio del golf

giovedì 31 maggio 2012

Qualche osservazione!


Dopo svariate ore di lavoro, qualche aspirina, due notti più corte del solito e diversi litri di tisana (eh sì, siamo tra i pochi che quando devono stare svegli bevono tisana e non caffè) abbiamo consegnato questa mattina in comune le nostre osservazioni sulle nuove norme tecniche di attuazione approvate il 17 aprile scorso.
Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è il 2 giugno, quindi chi volesse ha ancora il tempo per scaricarle, firmarle e portarle in comune, così come sono o con tutte le modifiche o aggiunte che riterrete opportune.

osservazioni parte 1: illegittimità del procedimento
osservazioni parte 2: osservazioni puntuali sui vari articoli
osservazioni parte 3: raddoppio del golf